Il 6 Aprile 2022 il Senato ha approvato il Family Act in via definitiva e delega il governo italiano ad adottare misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia entro 24 mesi. L’obiettivo del Family Act è di potenziare le norme dirette al supporto della genitorialità, favorendo la conciliazione vita-lavoro di entrambi i genitori.
Sono previste importanti novità in materia di congedo parentale, estendendo la possibilità per i genitori di fruire di detto congedo sino al compimento del 14°anno di età del bambino, oltre a modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali in linea con i Ccnl di settore, con specifiche attenzioni ai nuclei familiari monogenitoriali.
Tutte le novità
Vengono introdotti specifici permessi per le prestazioni specialistiche dirette alle donne in stato di gravidanza eseguite durante l’orario di lavoro, da destinarsi al coniuge, al convivente oppure a un parente fino al 2° grado.
Altri aggiornamenti riguardano la presenza dei genitori nei percorsi scolastici dei figli mediante l’introduzione di appositi permessi retribuiti, previa comunicazione al datore di lavoro, di durata almeno pari a 5 ore nel corso dell’anno e per ciascun figlio per la partecipazione ai colloqui scuola-famiglia e ad altre iniziative relative alla formazione dei figli.
Viene inoltre previsto un periodo minimo di congedo parentale, non inferiore a due mesi e non cedibile all’altro genitore per ciascun figlio e di forme di premialità in caso di distribuzione equa tra i genitori, con l’estensione della disciplina in materia di congedi parentali anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.
Oltre alle modifiche introdotte, sono state considerate: l’estensione del diritto al congedo di paternità a parità di condizioni ai lavoratori della pubblica amministrazione; l’estensione del congedo obbligatorio per il padre lavoratore; l’introduzione di un ragionevole termine di preavviso al datore di lavoro per l’esercizio del congedo di paternità sulla base del Ccnl di riferimento; l’aumento dell’indennità obbligatoria per il congedo di maternità; il riconoscimento del diritto al congedo a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore nonché da una determinata anzianità di servizio e lavorativa.